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Ti rammentiamo che si può dedurre o detrarre fiscalmente una donazione effettuata a favore dell’A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS, leggi le modalità (clicca qui)

Tramite BANCA:

Conto Corrente n. 9570 presso la Banca Nazionale del Lavoro con sede in Formia (LT) via Vitruvio n. 115

Intestato a
A.NA.F.FF.AA.PP.UNITALIA ONLUS,
via Appia, 897
04026 Minturno (LT)

Codice IBAN: IT31B0100573980000000009570

Tramite il 5 x 1000:

 Il cinque per mille è un imposta sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia per sostenere le organizzazioni no-profit.

COME DESTINARE IL 5 PER MILLE ALL’A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS:

I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui devi firmare ed indicare il codice fiscale 91100700599

Come dedurre o detrarre fiscalmente la donazione

Donare oggi è ancora più vantaggioso in termini fiscali.

La legge 80/05, approvata a seguito della campagna prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.

A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA è una ONLUS e, pertanto, la persona fisica o l’impresa che effettuino un’erogazione liberale (donazione) a favore di A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri.

Il regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni (erogazioni liberali).
Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l’importo complessivo delle donazioni fatte ad A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS.

SE SEI UNA PERSONA FISICA  potrai:

dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni (“liberalità in denaro o in natura”) a favore delle ONLUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 l’anno;

oppure

detrarre dall’imposta lorda un importo pari alle seguenti percentuali delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83:

– 19% per l’anno 2012 (unico/730 2013 anno d’imposta 2012) per le donazioni effettuate nell’anno solare 2012
– 24% per l’anno 2013 (unico/730 2014 anno d’imposta 2013) per le donazioni effettuate nell’anno solare 2013
– 26% per l’anno 2014 (unico/730 2015 anno d’imposta 2014) per le donazioni effettuate nell’anno solare 2014

Sono previste percentuali progressivamente crescenti nel tempo (24% nel 2013 e 26% dal 2014) dell’importo detraibile delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS di cui all’art. 10, co. 1, 8 e 9, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, qualora siano compiute da persone fisiche

Perché siano deducibili/detraibili le donazioni alle ONLUS devono essere effettuate secondo le con le seguenti tassative modalità di versamento : ai fini della detrazione dall’Irpef lorda ovvero della deduzione dal reddito complessivo Irpef/reddito di impresa Ires, è necessario che, quando l’erogazione avviene in denaro, si utilizzino la banca o la posta, o gli altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, ed ulteriori modalità che permettono all’Amministrazione finanziaria di operare efficaci controlli (carta di credito, carta di debito, bonifico bancario, assegno o conto corrente postale).
Si osserva che, per le erogazioni operate con carta di credito, è sufficiente conservare l’estratto conto della società che gestisce tale strumento di pagamento ed esibirlo su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Quanto alle erogazioni liberali in natura, le stesse vanno considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari) e il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta che riporti la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05)

SE SEI UN’AZIENDA  (o un ente soggetto all’imposta sul reddito delle società – IRES) potrai:

dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore delle ONLUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 (Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05);

oppure

dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,38 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi applicabili di deducibilità delle erogazioni a favore delle ONLUS

Redditi Azienda al netto dell’erogazione Limiti MASSIMI applicabili per la deducibilità di donazioni a ONLUS
Reddito negativo o minore di € 20.658,28 € 2.065,83
Reddito da € 20.658,28 a € 700.000,00 Applicazione del 10%
Reddito da € 700.000,00 a € 3.5 mln € 70.000,00
Redditi superiori a € 3.5 mln 2%

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Leggenda

Possono ottenere la qualifica di Soci tutti coloro che sono familiari di appartenenti alle FF.AA. e delle FF.PP , ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, le vedove e gli orfani degli stessi, deceduti in costanza di servizio e non, e del loro nucleo familiare,cittadini che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. Possono aderire all’associazione in qualità di soci simpatizzanti anche gli appartenenti alle: FF.AA., FF.PP., i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, i dipendenti civili del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia. Possono, altresì, aderire all’associazione coloro che contribuiscono alle necessità economiche della stessa con la qualifica di soci sostenitori. I ”soci simpatizzanti” e “i soci sostenitori” non possono avere all’interno dell’associazione incarichi direttivi ma usufruiscono di tutti i servizi offerti dall’associazione