Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita un’associazione denominata A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA Onlus Associazione Nazionale Familiari degli appartenenti alle FF.AA., FF.PP. i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo nonché delle vedove e dei figli degli stessi deceduti in costanza di servizio e non, con sede in Minturno, via Appia nr. 897

Sedi ed Uffici

Le finalità dell’Associazione si esplicano nel territorio nazionale con sedi periferiche in tutte le regioni e province italiane. Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti anche all’estero così da creare un raccordo anche con il personale non più in servizio ed emigrato in altri stati e soprattutto per svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all’Associazione stessa. Per motivi geografici comprensoriali e di opportunità, in particolari regioni e/o province, il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione Nazionale, potrà accorpare più Regioni e/o Province.

Scopi

L’associazione A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA Onlus è un’associazione di familiari di appartenenti alle FF.AA. e FF.PP. ad ordinamento civile e militare e Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, nonché delle vedove e dei figli degli stessi deceduti in circostanze di servizio e non, cittadini sostenitori e sostenitori che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali e riformiste europee; ideali comunque ancorati ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà. L’adesione all’Associazione comporta la condivisione dei principi e dei programmi, oltre che l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno.

L’associazione si propone di:

1) Incrementare, ove esistenti, e realizzare le attività assistenziali, morali-psicologiche-economiche, a favore dei soci, delle vedove degli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP e ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, nonché delle vedove e dei figli degli stessideceduti in circostanze di servizio e non e del loro nucleo familiare, anche con l’ausilio di figure professionali esterne che volessero concedere la propria opera professionale in forma gratuita..

2) Promuovere lo sviluppo culturale dei figli dei soci istituendo concorsi collegati a borse di studio così da venire incontro alle necessità sempre più impellenti delle famiglie.

3) Promuovere, organizzare e gestire l’attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei soci attraverso corsi, seminari e convegni anche in collaborazioni con Università degli Studi italiane e straniere, con altri Enti aventi le stesse finalità, con l’Unione Europea e altre istituzioni Internazionali. Il tutto nei limiti derivanti dalle normative riguardanti il particolare status dei soci.

4) Indirizzare i propri sforzi a favorire il progresso e lo sviluppo sociale degli associati, la valorizzazione e la formazione delle risorse umane;

5) Organizzare e svolgere opere di volontariato e portare soccorso in via ausiliarie alle Istituzioni Pubbliche e con attività connesse ai propri principi e scopi istituzionali. Per motivi geografici comprensoriali e di opportunità, in particolari regioni e/o province, il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione Nazionale, potrà accorpare più Regioni e/o Province.

Indipendenza e tutela dei soci

L’organizzazione e l’attività associativa sono fondate sul principio della democrazia. Tutte le cariche sociali sono elettive ad esclusione della prima fase costituente regolamentata successivamente, ed hanno la durata di quattro anni. Tutte le decisioni vengono intraprese con il parere favorevole della maggioranza. Non vi sono vincoli territoriali e i soci possono scegliere di iscriversi in qualsiasi regione o provincia previa domanda motivata al Presidente e N.O. del Consiglio d’Amministrazione Nazionale

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- Della destinazione del 5 x 1000 e dell’8 x 1000 dell’IRPEF;
- Dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- Da ogni altra agevolazione fiscale, detrazione e contributo previsti dalla legge.

Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:
- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da eventuali altri contributi attribuiti da privati e dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- Dai contributi e dalle quote associative dei Soci Fondatori e dei Soci Aderenti con succursali e uffici ovunque riterrà opportuno, anche all’estero così da raccordare l’attività della medesima Associazione ai cittadini emigrati.;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- Dai ricavi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.
Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Esercizio finanziario

L’attività dell’Associazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali. L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione o da membri muniti di delega, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Soci e Associazioni Aderenti

Possono ottenere la qualifica di Soci tutti coloro che sono familiari di appartenenti alle FF.AA. e delle FF.PP , ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, le vedove e gli orfani degli stessi, deceduti in costanza di servizio e non, e del loro nucleo familiare,cittadini che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. Possono aderire all’associazione in qualità di soci simpatizzanti anche gli appartenenti alle: FF.AA., FF.PP., i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, i dipendenti civili del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia. Possono, altresì, aderire all’associazione coloro che contribuiscono alle necessità economiche della stessa con la qualifica di soci sostenitori. I ”soci simpatizzanti” e “i soci sostenitori” non possono avere all’interno dell’associazione incarichi direttivi ma usufruiscono di tutti i servizi offerti dall’associazione . L’iscrizione all’associazione avviene per iscritto a seguito di richiesta da parte dell’interessato e dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione Nazionale. L’aspirante, che dovrà prendere visione e accettare integralmente il presente statuto, s’impegnerà a versare regolarmente la quota prevista. Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, nel caso l’interessato proponga ricorso scritto entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, si pronuncia il Presidente sentito il Collegio dei Probiviri. Possono acquisire la qualifica di Soci anche le associazioni che condividono gli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto, nel qual caso saranno rappresentate da un socio delegato.
La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Non possono far parte dell’associazione coloro che abbiano perso il godimento dei diritti civili.
L’iscritto può recedere in qualsiasi momento mediante inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla segreteria generale.

Fondatori

Sono Fondatori i soci indicati nell’atto costitutivo. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza relativa dal Consiglio dei Soci Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio stesso.

Albo d’oro

Possono divenire Membri dell’Albo d’Oro, e quindi soci d’onore, le persone od enti ai quali il Consiglio dei Soci Fondatori, su proposta del Presidente del Consiglio dei Soci Fondatori, attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio. I soci d’onore non hanno diritto di voto e non possono avere all’interno dell’associazione incarichi direttivi ma usufruiscono di tutti i servizi offerti dall’associazione.

Organi Centrali dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
Il Consiglio dei Soci fondatori
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario Generale
Il Tesoriere Generale
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Consiglio dei Soci Fondatori

I Soci fondatori costituiscono il Consiglio dei Soci Fondatori che assolvono ai compiti previsti dal presente Statuto. I Soci nominano il Presidente che è anche Presidente dell’Associazione e i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione (in essi è compreso anche il membro eletto Presidente). Possono far parte del Consiglio dei soci fondatori coloro che per particolari benemerenze siano nominati tali da apposita delibera del medesimo Consiglio dei Soci fondatori con le modalità di cui all’art. 9 . Ogni anno il Consiglio dei Soci fondatori conferisce a persone che si sono prodigate per la pace dei popoli il premio Pace e solidarietà. L’indicazione dei premiati è presa con maggioranza relativa del Consiglio dei Soci fondatori.

Convocazione Consiglio dei Soci Fondatori e quorum

Il Consiglio dei Soci Fondatori si riunisce ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. Le convocazioni avvengono per: brevi mani; per posta elettronica certificata; raccomandata A.R.; a mezzo fax; telegramma, mediante sms con risposta stesso mezzo; almeno 5 giorni prima della data stabilita. La seduta del Consiglio dei Soci Fondatori in prima convocazione è valida quando sono presentila metà dei Soci Fondatori e in seconda convocazione qualunque sia il numero.

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente e al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Soci Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell’art. 9 e tutti i soci che hanno aderito all’Associazione e un delegato qualora la qualifica di socio è riferita ad una Associazione. Hanno diritto di voto nell’Assemblea soltanto i Soci Fondatori, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell’art. 9, i soci ordinari e i delegati delle Associazioni.

L’Assemblea ha il compito di:
- Determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
- Di eleggere un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- Deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Convocazione e quorum

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci sono tenute nel luogo e nell’ora di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

L’Assemblea generale è convocata dal Presidente dell’Associazione o, per suo impedimento, dal Vice Presidente . L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. La convocazione potrà avvenire: a brevi manu; per posta elettronica certificata; raccomandata A.R.; a mezzo fax; telegramma, mediante sms con risposta stesso mezzo.

Nel caso d’impossibilità a intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare (mediante procura generale o speciale) altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei membri mentre in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di almeno i sue terzi dei membri presenti, qualunque sia il numero degli stessi. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.

Consiglio di Amministrazione Nazionale

Il Consiglio di Amministrazione Nazionale è composto da tre a nove membri che resteranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti. I Consiglieri sono eletti per i due terzi dal Consiglio dei soci fondatori e per un terzo dall’Assemblea dei Soci. Esso può avvalersi della collaborazione di altri cinque membri, in qualità di esperti e garanti dei progetti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione tutti gli altri Soci Fondatori, non eletti, ma senza diritto di voto.

Il primo Consiglio di Amministrazione Nazionale è nominato con l’Atto Costitutivo e rimane in carica per i primi quattro anni.

Il consiglio di Amministrazione Nazionale si riunisce, di regola, ogni due mesi su convocazione del presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero ogni qualvolta gli stessi lo ritengano necessario nell’interesse e nella continuità degli scopi previsti dall’ Associazione di cui all’art. 3 del presente Statuto o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio di Amministrazione Nazionale ha i seguenti compiti: ”fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione anche con l’adozione di appositi regolamenti;
” sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
” determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dal l’ Assemblea Generale promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa previa condivisione del Consiglio dei Soci Fondatori; ” assumere eventualmente personale;
” accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti previo nulla-osta del Consiglio dei Soci Fondatori;
” ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
“delibera la partecipazione a gare di appalto, licitazioni e trattative private per la fornitura di beni e servizi;
“ delibera l’acquisto di beni strumentali e servizi utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
“ delibera la formazione di società di capitale per la gestione di singole attività commerciali e/o imprenditoriali;“delibera la nomina, di concerto con il responsabile del settore operativo, i preposti alla gestione di singole attività commerciali e/o imprenditoriali marginali.

In seno al consiglio di amministrazione sono istituite aree specializzate nei seguenti settori:

- legale, che si interessa delle problematiche di natura legale, inerenti o derivanti dall’attività della associazione. Si occupa dell’organizzazione periferica e centrale dell’associazione anche con l’emanazione di appositi regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il responsabile dell’area è di diritto il segretario generale o persona da lui delegata e di spiccata competenza. Il Segretario Generale può avvalersi della consulenza di figure professionali del settore legale-forense , anche al di fuori dei soci.

- pubbliche relazioni, che hanno il compito di gestire le relazioni con l’esterno e con tutte le altre organizzazioni indicate nei precedenti articoli. Al suo interno opera l’ufficio stampa e la redazione dell’Associazione che potrà pubblicare una rivista, stampata e telematica, e libri. Il responsabile dell’area è di diritto il Presidente Nazionale dell’associazione o persona da lui delegata che potrà essere scelta anche tra giornalisti iscritti presso all’Albo Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti.

- assistenza e servizi, che ha il compito di promuovere iniziative a beneficio degli iscritti e provvede a curare l’assistenza dei soci , delle vedove e degli orfani degli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP. deceduti in costanza di servizio e non, e di tutti gli altri soci simpatizzanti, sostenitori e d’onore, anche attraverso forme di incentivazione economiche quali sussidi per gravi difficoltà economiche anche a seguito di pignoramenti e protesti, furto in abitazione e dell’autovettura purché non coperti da assicurazione, concessione in locazione di immobili nella sede di servizio a prezzi inferiori al prezzo di mercato di proprietà e/o condotti dall’associazione, borse di studio, premi per operazioni di servizio, rimborsi ancorché parziale delle spese sostenute per: rette pagate per i figli minori a carico per pratica di attività sportive, frequenza di asili nido, spese di affitto per conduzione abitazione nelle sede di servizio purché non proprietario di altra abitazione, spese mediche per sé ed i familiari a carico per medicine, protesi, terapie, interventi chirurgici non convenzionati dal S.S.N., acquisto libri di testo per la scuola media superiore per i figli a carico, spese funerarie per i membri del nucleo familiare, spese sostenute in favore dei figli minori a carico per la frequenza di colonie estive, spese per l’acquisto di mezzi di qualunque natura atti ad alleviare situazioni di handicap fisico per sè e/o i propri familiari, spese per l’addestramento di cani guida per non vedenti, spese sostenute per badanti assunte per gravi malattie di familiari a carico, spese sostenute per procedure di adozione di figli anche con procedure internazionali, spese sostenute in caso di trasferimento per disdetta utenze e riallaccio delle medesime in altra sede; mentre, sotto il profilo dei servizi, provvede ad organizzare iniziative di natura culturale, ricreativa e sportiva indispensabili per il raggiungimento delle finalità dell’associazione. Elabora e studia iniziative di supporto per il sostegno della famiglia dei soci, quali ad esempio la realizzazione di asili nido, l’inserimento nel mondo lavorativo di figli e consorti, il reperimento di alloggi a prezzo vantaggioso, le convenzioni con esercizi pubblici. Il responsabile dell’area è di diritto il Vice Presidente nazionale, o persona da questi delegata.

Amministrativa, che ha la responsabilità della gestione amministrativa dell’associazione. Il responsabile è di diritto il Tesoriere Generale o persona da lui delegata di spiccata competenza. Il Tesoriere Generale potrà avvalersi della consulenza di figure professionali del settore economico-contabile , che potrà scegliere anche al di fuori dei soci.

Operativa, che ha il compito di gestire tutte le attività commerciali e produttive marginali. Il responsabile dell’area è di diritto il Segretario Generale il quale per la gestione può avvalersi dell’ausilio di soci competenti, dell’ufficio legale, di commercialisti e consulenti del lavoro, di ditte specializzate nei vari settori d’intervento. Il Segretario Generale di concerto con il C.d.A. nomina preposti per la gestione di singole attività commerciali e/o imprenditoriali con autonomia di gestione; lo stesso, al solo fine di gestione delle predette attività, può indicare idoneo socio e/o dipendente per la partecipazione a corsi per il conseguimento di attestati di abilitazione in determinati settori per la gestione delle attività. Tutti i corsi frequentati saranno pagati dall’associazione e il partecipante avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la frequenza.

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con posta elettronica certificata; mediante sms con risposta stesso mezzo; con lettera raccomandata A.R.; brevi mani; spediti con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, e-mail certificata, sms con risposta stesso mezzo o brevi manu, inviati con tre giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario esteso su apposito libro.

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dell’Associazione è anche Presidente Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Il Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce con pieni poteri in caso di assenza o impedimento.

Egli promuove e coordina l’attività dell’Associazione, sulla base delle direttive del Presidente.

Egli esercita, su delega del Presidente, in via permanente o temporanea, funzioni di direzione e di rappresentanza dell’Associazione.

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti.

Il Segretario è responsabile operativo dell’attività dell’Associazione e svolge anche la funzione di tesoriere vicario in caso d’impedimento del Tesoriere.

In particolare, il Segretario Generale:
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, è responsabile della predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, della tenuta dei libri dei soci e di ogni altro adempimento amministrativo e organizzativo necessario al regolare funzionamento dell’Associazione.
Ogni anno redige un rapporto amministrativo sulla scorta del rapporto economico-finanziario redatto dal Tesoriere Generale che ne formerà parte integrante e sostanziale, sullo stato dell’Associazione (bilancio) che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e certificato dal Collegio Revisori dei conti.
Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.
Nomina un ufficio tra i soci un Ufficio di Segreteria che potrà coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere Generale

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il custode del patrimonio dell’Associazione ed ha la responsabilità della registrazione delle entrate e delle uscite; effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli prepara un rapporto economico-finanziario che inoltra al Segretario Generale e al Consiglio di Amministrazione. Tale rapporto sarà incorporato nel bilancio preparato dal Segretario Generale.

Comitato interassociativo

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere istituito il Comitato interassociativo composto da un rappresentante per ogni associazione aderente che riveste pure la qualifica di Socio. Il Presidente del Comitato interassociativo è il Presidente dell’Associazione o un suo delegato.

Collegio Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio. I tre revisori dovranno essere nominati tra dottori commercialisti abilitati e iscritti al relativo ordine da almeno cinque anni. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il collegio ha compiti di controllo sull’attività svolta dai collegi dei revisori dei conti presenti sul territorio regionale. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione .Qualora all’Associazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, essi nominano la maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori.

Organo di Sorveglianza

Viene costituito un Organo di Sorveglianza, qualora all’Associazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio dei soci fondatori.

Esso è costituito da membri nominati dagli Enti Pubblici Territoriali partecipanti all’Associazione e ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell’attività dell’Associazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione è trasmessa all’Organo di Sorveglianza a cura del Segretario Generale. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione la non rispondenza oggettiva agli scopi dell’Associazione, alla legge, allo statuto od al pubblico interesse, l’Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione .

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

E’ il massimo organo arbitrale di garanzia statutaria. Viene eletto dal Consiglio del Comitato Nazionale. E’ composto da cinque membri effettivi e tre supplenti; il Presidente viene eletto dal collegio a maggioranza assoluta dei voti. L’organo dirime in prima istanza le controversie tra le organizzazioni verticali ed orizzontali dell’associazione nonché tra gli iscritti e l’organizzazione centrale, inoltre è competente in prima istanza per le controversie tra gli iscritti e l’organizzazione periferica laddove non è stato ancora istituito un collegio regionale dei probiviri. In seconda istanza si pronuncia in appello alle decisioni del collegio regionale dei probiviri. Le istanze dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data della controversia o dalla pronuncia del collegio regionale dei probiviri e definite entro il termine massimo di 90 giorni.

Le pronunce dell’organismo sono inappellabili e immediatamente operative. Esso è convocato in via ordinaria dalla segreteria generale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese sostenute per adempimento di servigi connessi alla carica ricoperta e all’incarico speciale ricevuto.

Attribuzione di benemerenze e titoli onorifici

1. Il Presidente, con Decreto motivato, adottato previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire a persone che si siano distinte nella promozione e nell’attuazione di attività di carattere umanitario, o comunque rivolte alle medesime finalità previste dal presente Statuto, ovvero abbiano avuto alti meriti nei confronti dell’Associazione, una delle seguenti benemerenze:

a. Diploma di benemerenza con medaglia di prima classe;
b. Diploma di benemerenza con medaglia di seconda classe;
c. Diploma di benemerenza con medaglia di terza classe;
d. Diploma di benemerenza.

2. Il Presidente Generale, con Decreto motivato, adottato previa delibera della Giunta Esecutiva, può attribuire ad autorità civili e militari, laiche e religiose, ovvero a personalità della scienza, della cultura, delle arti e delle professioni, distintesi per il proprio impegno umanitario, uno dei seguenti titoli onorifici:

a. Presidente Onorario;
b. Vice-Presidente Onorario;
c. Socio Onorario;
d. Delegato Onorario dell’Associazione presso uno stato estero.

3. La qualifica di Presidente Onorario è attribuibile ad una sola insigne personalità, per la durata del mandato del Consiglio eletto, particolarmente rappresentativa degli ideali e dei valori dell’Associazione mentre non vi è un numero definito per le altre qualifiche onorarie.

4. Le persone cui è attribuito un titolo onorifico o un attestato di benemerenza non sono tenute a versare alcun contributo all’Associazione.

5. I Soci Onorari possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e il Presidente ed i Vice-Presidenti Onorari alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, ma vi esercitano un diritto di voto solo consultivo.

6.I Delegati Onorari presso uno Stato Estero, scelti tra cittadini di origine italiana già familiari di appartenenti alle FF.AA. e FF.PP., ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, o loro discendenti, promuovono iniziative mirate al sostegno dell’Associazione e per la diffusione degli ideali.

Clausula arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà ­­Latina .

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato unicamente dall’Assemblea straordinaria espressamente convocata a tale scopo.

2. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausula di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Norma Transitoria

In sede di prima applicazione il Consiglio dei soci fondatori, sottoscrittori dell’Atto Costitutivo, in deroga alle norme del presente statuto, eleggerà i componenti degli organi dell’Associazione che resteranno in carica per i primi quattro anni con obbligo di indire le elezioni alla scadenza.

Presidente dell’associazione ha il compito di fondare l’associazione stipulando l’atto costitutivo, con la collaborazione di altri due soci fondatori.

Organizzazione Periferica

L’organizzazione periferica dell’associazione è composta da:

- Comitati Regionali;

- Comitati Provinciali;

- Delegazioni locali.

Presidente dell’associazione ha il compito di fondare l’associazione stipulando l’atto costitutivo, con la collaborazione di altri due soci fondatori.

Comitati Regionali

Sono organi del Comitato Regionale:

-L’Assemblea del Comitato Regionale;

- Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale;

- Il Presidente del Comitato Regionale;

- Il Vice Presidente del Comitato Regionale;

- Il Segretario del Comitato Regionale;

- Il Tesoriere del Comitato Regionale;

- Collegio dei revisori dei conti del Comitato Regionale;

- Collegio regionale dei probiviri;

- Congresso regionale;

- Segreteria regionale.

L'Assemblea del Comitato Regionale

E’ un organo sovrano dell’associazione a livello regionale. Esso è costituito dagli eletti dei Comitati Provinciali.

L’Assemblea provvede alla nomina degli organi regionali. Esso determina le direttive fondamentali di funzionamento dell’associazione. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Regionale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il comitato Regionali sono costituiti da almeno due comitati provinciali.

Il Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale

Il consiglio regionale è l’organo che coadiuva l’attività del Presidente del Comitato Regionale. E’ un organo esecutivo dell’Assemblea Regionale; le sue competenze sono di controllo, coordinamento e vigilanza sulle attività dei Comitati Provinciali. E’ preposto alla redazione degli atti, corrispondenza e adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate nell’Assemblea in sintonia con le direttive fondamentali degli organi centrali. Il Consiglio ha il compito di divulgare, pubblicizzare e potenziare 1’associazione. E’ convocato dal Presidente del Comitato Regionale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio è composto dai delegati eletti durante il congresso regionale secondo il numero e le modalità previste dal regolamento interno. Il consiglio è sempre presieduto dal Presidente del Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale

II Presidente del Comitato Regionale ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme statutarie. Presiede il congresso regionale ed è coadiuvato dal Vice Presidente del Comitato Regionale, che lo sostituisce in sua assenza o impedimento, e dal Consiglio del Comitato Regionale. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi a livello Regionale. Potrà agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale previa delega espressa da parte del Presidente Nazionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi presenti nella regione di competenza, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Il Vice Presidente Regionale

Il Vice Presidente è nominato dal consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce con pieni poteri in caso di assenza o impedimento. Egli promuove e coordina l’attività dell’Associazione, sulla base delle direttive del Presidente. Egli esercita, su delega del Presidente, in via permanente o temporanea, funzioni di direzione e di rappresentanza dell’Associazione.

Il Segretario del Comitato Regionale

Il Segretario del Comitato Regionale è responsabile operativo dell’attività dell’Associazione nel territorio Regionale e svolge anche la funzione di tesoriere vicario in caso di impedimento del Tesoriere.

In particolare, il Segretario Generale:

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale, è responsabile della predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, che redigerà anche sulla scorta delle indicazioni dei Comitati Provinciali, della tenuta dei libri dei soci e di ogni altro adempimento amministrativo ed organizzativo necessario al regolare funzionamento dell’Associazione. Ogni anno redige un rapporto amministrativo sulla scorta del rapporto economico-finanziario redatto dal Tesoriere del Comitato Regionale che ne formerà parte integrante e sostanziale, sullo stato dell’Associazione (bilancio) che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale e certificato dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Nomina un Ufficio di Segreteria che potrà coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni

Il Tesoriere Generale

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale, è il custode del patrimonio dell’Associazione a livello Regionale ed ha la responsabilità della registrazione delle entrate e delle uscite; effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Egli prepara un rapporto economico-finanziario, anche sulla scorta del rapporto economico-finanziario redatto daiTesorieri dei Comitati Provinciali che inoltra al Segretario del Comitato Regionale e al Consiglio di Amministrazione. Tale rapporto sarà incorporato nel bilancio preparato dal Segretario del Comitato Regionale.

Il collegio dei revisori dei conti del Comitato Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale, che nomina a maggioranza di voti nel suo seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria regionale dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Regionale.

E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Regionale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Collegio Regionale dei Probiviri

E’ l’organo di garanzia statutaria e giurisdizionale interna dell’associazione con lo scopo di risolvere le controversie tra gli iscritti e gli organi provinciali e regionali. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dal Consiglio del Comitato Regionale. Gli iscritti potranno presentare ricorso al Collegio entro il termine di gg. 30 ed il collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione. Contro la decisione dell’organo Regionale è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato al Collegio Nazionale dei Probiviri, tramite il Collegio Regionale, entro 30 giorni dal provvedimento regionale. II collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza assoluta tra i membri. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Regionale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il collegio a seguito d’intervento della segreteria può deliberare l’esclusione dei soci ordinari, simpatizzanti e sostenitori per i seguenti motivi:

– Indegnità morale;

– Inosservanza delle norme statutarie;

– Inottemperanza delle deliberazioni degli organi statutari;

– Comportamento in contrasto con il prestigio e il nome dell’associazione.

In caso di appello al collegio nazionale dei probiviri il provvedimento viene sospeso in attesa della pronunzia definitiva.

Comitati Provinciali

Sono organi del Comitato Provinciale:

- L’Assemblea del Comitato Provinciale;

- Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale;

- Il Presidente del Comitato Provinciale;

- Il Vice Presidente del Comitato Regionale;

- Il Segretario del Comitato Provinciale;

- Il Tesoriere del Comitato Provinciale;

- Collegio dei revisori dei conti del Comitato Provinciale;

- Collegio provinciale dei probiviri;

Assemblea del Comitato Provinciale

E’ un organo sovrano dell’associazione a livello provinciale. Esso è costituito dagli eletti in sede di votazione da parte dei soci a livello provinciale.

L’Assemblea provvede alla nomina degli organi provinciali. Esso determina le direttive fondamentali di funzionamento dell’associazione. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. I comitati provinciali sono costituiti con almeno 100 soci iscritti.

Assemblea del Comitato Provinciale

E’ un organo sovrano dell’associazione a livello provinciale. Esso è costituito dagli eletti in sede di votazione da parte dei soci a livello provinciale.

L’Assemblea provvede alla nomina degli organi provinciali. Esso determina le direttive fondamentali di funzionamento dell’associazione. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. I comitati provinciali sono costituiti con almeno 100 soci iscritti.

Il Presidente del Comitato Provinciale

II Presidente del Comitato Provinciale ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme statutarie. Presiede l’Assemblea del Comitato Provinciale ed è coadiuvato dal Vice Presidente del Comitato Provinciale, che lo sostituisce in sua assenza o impedimento, e dal Consiglio del Comitato Provinciale. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi a livello Provinciale. Potrà agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale previa delega espressa da parte del Presidente Nazionale, tramite richiesta da inoltrarsi attraverso il Presidente Regionale.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio del Comitato Provinciale e del Presidente del Comitato Regionale, ove ricorrano particolari esigenze di distanza dal Capoluogo Provinciale e consistente numero di soci, può istituire Delegazioni Locali nominando per ognuna un Delegato.

Il Presidente esercita tutti i poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi presenti nella provincia di competenza, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Il Vice Presidente del Comitato Provinciale

Il Vice Presidente è nominato dal consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce con pieni poteri in caso di assenza o impedimento.

Egli promuove e coordina l’attività dell’Associazione, sulla base delle direttive del Presidente.

Egli esercita, su delega del Presidente, in via permanente o temporanea, funzioni di direzione e di rappresentanza dell’Associazione.

Il Segretario del Comitato Provinciale

Il Segretario del Comitato Provinciale e è responsabile operativo dell’attività dell’Associazione nel territorio Provinciale e svolge anche la funzione di tesoriere vicario in caso di impedimento del Tesoriere Provinciale.

In particolare, il Segretario Generale:

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale, è responsabile della predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, della tenuta dei libri dei soci e di ogni altro adempimento amministrativo ed organizzativo necessario al regolare funzionamento dell’Associazione;
Ogni anno redige un rapporto amministrativo sulla scorta del rapporto economico-finanziario redatto dal Tesoriere del Comitato Provinciale che ne formerà parte integrante e sostanziale, sullo stato dell’Associazione (bilancio) che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del ComitatoProvinciale e certificato dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti Provinciale;
Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
Nomina un Ufficio di Segreteria che potrà coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale, è il custode del patrimonio dell’Associazione a livello Provinciale ed ha la responsabilità della registrazione delle entrate e delle uscite; effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli prepara un rapporto economico-finanziario che inoltra al Segretario del Comitato Provinciale, al Tesoriere del Comitato Regionale e al Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale. Tale rapporto sarà incorporato nel bilancio preparato dal Segretario del Comitato Provinciale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Provinciale

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Provinciale è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale, che nomina a maggioranza di voti nel suo seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria regionale dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale.

E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale ed in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri

E’ l’organo di garanzia statutaria e giurisdizionale interna dell’associazione con lo scopo di risolvere le controversie tra gli iscritti e gli organi provinciali. E’ composto da tre membri effettivi che vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale. Gli iscritti potranno presentare ricorso al Collegio entro il termine di gg. 30 ed il collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione. Contro la decisione dell’organo Provinciale è ammesso ricorso al collegio Regionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato al Collegio Regionale dei Probiviri, tramite il Collegio Provinciale, entro 30 giorni dal provvedimento Provinciale. II Collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza assoluta tra i membri. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale e in via straordinaria dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Collegio a seguito d’intervento della segreteria può deliberare l’esclusione dei soci ordinari, simpatizzanti e sostenitori per i seguenti motivi:

– indegnità morale;
– inosservanza delle norme statutarie;
– inottemperanza delle deliberazioni degli organi statutari;
– comportamento in contrasto con il prestigio e il nome dell’associazione.

In caso di appello il provvedimento viene sospeso in attesa della pronunzia definitiva.

Delegazioni Locali

Ove non sia ancora stato istituito un Comitato Regionale e/o Provinciale, qualora in determinati comprensori, limitrofi di Province e/o regioni, anche rappresentati da più di un Comune, sia presente un numero non inferiore a quindici soci, il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione Nazionale, può istituire Delegazioni Locali nominando un suo delegato che avrà solo i compiti di propaganda e di rappresentanza specificati espressamente nella delega. Tali Delegazioni Locali, una volta istituiti gli organi Regionali e Provinciali, dipenderanno da quell’organo territoriale, dove hanno sede gli uffici della Delegazione.

La delega può essere revocata dal Presidente su proposta del Consiglio d’Amministrazione, in tutti i casi di violazione dello statuto.

Funzionamento degli Organi Statutari

Le modalità di convocazione, di riunione, di deliberazione e costituzione degli organi statutari sono decise con il regolamento interno che dovrà essere emanato dal segretario generale dietro approvazione del consiglio di amministrazione nazionale entro un anno dalla nascita dell’associazione.

Designazioni

Il segretario generale, accertata la grave e persistente inefficienza di una segreteria provinciale o regionale o di una sezione, può adottare le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto;
Scioglimento degli organi direttivi e commissariamento della sezione interessata per un periodo massimo di due mesi entro il quale dovrà essere convocato l’apposito congresso per la rielezione delle cariche.

Tali sanzioni dovranno essere ratificate dalla segreteria generale che in mancanza le rimette all’esecutivo nazionale per la decisione finale. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri secondo le modalità previste.

Sanzioni Individuali

Tutte le assenze ingiustificate per due volte consecutive dei membri degli organi statutari comportano la decadenza della carica sociale. L’incarico sarà ricoperto dal primo dei non eletti.

L’appartenenza dell’iscritto all’associazione può cessare automaticamente o per deliberazione della segreteria generale secondo le modalità di cui all’articolo precedente. Cessa automaticamente:

Per decisione dell’iscritto;
Previa diffida scritta, per appartenenza ad altre organizzazioni le cui finalità sono in contrasto con quelle del presente statuto.
Per morosità, qualora l’iscritto senza giustificato motivo abbia tralasciato, reiteratamente il pagamento della quota associativa;
Per il mancato rinnovo della quota annuale d’iscrizione;
Per espulsione, qualora l’iniziativa del singolo sia in contrasto con le finalità dell’associazione o ritenuta dannosa alle iniziative e attività dell’associazione.

L’iscritto che viola una o più norme del presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

Richiamo scritto:
Sospensione da 1 a 6 mesi dalla facoltà di iscritto senza restituzione del contributo associativo.

Tutte le sanzioni vengono inflitte dalle segreterie competenti e ratificate dal collegio regionale dei probiviri.

Per i soli membri della segreteria generale è competente il presidente, per tutte le altre cariche dell’organizzazione centrale e periferica dell’associazione è competente il segretario generale secondo le modalità previste agli arti. 16 e 32.

I soci onorari e il presidente onorario possono essere esclusi, per i motivi di cui ai precedenti articoli, soltanto a seguito delle deliberazioni del congresso che aveva provveduto alla nomina.

I soci fondatori possono essere esclusi dall’associazione, per i motivi di cui ai precedenti articoli, soltanto a seguito delle deliberazioni del congresso nazionale.

Incompatibilità

Qualora un iscritto ricopra più cariche sociali dovrà optare per una di esse. I membri dei collegi dei probiviri e dei sindaci revisori dei conti non possono essere candidati a rivestire cariche direttive o esecutive dell’associazione.

Esercizio Finanziario

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione del Congresso Nazionale. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’associazione per i fini perseguiti.

I Contributi

La quota d’iscrizione è stabilita anno per anno dall’esecutivo nazionale ed inviata dall’iscritto secondo le norme dettate dal regolamento interno. Alla stessa maniera saranno stabilite, sui bilanci amministrativi, le quote spettanti alle organizzazioni periferiche.

Responsabilità

Gli organi dell’associazione, gestendo un proprio fondo, sono direttamente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi motivo, chiedere di essere sollevati dagli impegni assunti. La. segreteria generale si riserverà, qualora ciò avvenga, di compiere tutti quegli atti ritenuti idonei per salvaguardare il nome e l’attività associativa adottando una delle sanzioni previste dallo statuto: intervento finanziario straordinario; costituzione di parte civile qualora la cattiva gestione abbia comportato la citazione in giudizio penale/civile per risarcimento dei danni causati all'associazione.

Sussidi

L’esecutivo nazionale stabilisce la misura dei sussidi da elargire a qualsiasi iscritto in relazione alle proprie forze economiche.

Modifiche Statuarie

Le eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere apportate dal congresso nazionale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

Logo dell'Associazione

E’ depositato il logo dell’associazione A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onlus di seguito indicato costituito in sfondo tricolore verde-bianco-rosso in campo bianco con denominazione dell’associazione con all’interno raffigurata stilizzata una famiglia.

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Leggenda

Possono ottenere la qualifica di Soci tutti coloro che sono familiari di appartenenti alle FF.AA. e delle FF.PP , ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, le vedove e gli orfani degli stessi, deceduti in costanza di servizio e non, e del loro nucleo familiare,cittadini che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. Possono aderire all’associazione in qualità di soci simpatizzanti anche gli appartenenti alle: FF.AA., FF.PP., i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, i dipendenti civili del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia. Possono, altresì, aderire all’associazione coloro che contribuiscono alle necessità economiche della stessa con la qualifica di soci sostenitori. I ”soci simpatizzanti” e “i soci sostenitori” non possono avere all’interno dell’associazione incarichi direttivi ma usufruiscono di tutti i servizi offerti dall’associazione