A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LE VOTAZIONI IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto: lo statuto dell’associazione in ordine all’attribuzione delle cariche elettive in seno alla stessa;

Vista: necessità di varare norme che regolamentino le operazioni di voto per le cariche centrali e periferiche dell’associazione A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onlus;

Acquisito: il parere favorevole del consiglio dei soci fondatori;

Vista: l’approvazione del consiglio di Amministrazione Nazionale;

Emana: il presente regolamento.

Art.1 - SCOPI

Il presente regolamento disciplina le modalità di votazione ai fini dell’elezione dei Comitati ai vari livelli sia centrale che periferici.

Art.2 - ELETTORATO PASSIVO

Possono essere eletti alle cariche direttive e di segreteria tutti i soci fondatori ed i soci ordinari purché in regola con la quota d’iscrizione annuale, mentre ne sono esclusi i soci simpatizzanti, i soci d’onore ed i soci sostenitori.

Art.3 - VALIDITA' VOTAZIONI

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art.4 - ACCESSO ALLE VOTAZIONI

Possono procedere all’elezione delle cariche statutarie periferiche, le regioni che hanno costituito nel loro ambito almeno due organizzazioni provinciali e le province che hanno almeno un numero pari o superiore a 100 iscritti.

Art.5 - ELETTORATO ATTIVO

Possono essere elettori i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci simpatizzanti regolarmente iscritti all’associazione ed in regola con la quota d’iscrizione annuale.

Art.6 - LIMITE DI DELEGA

Per l’elezione dei 2/3 dei membri del consiglio di amministrazione nazionale dell’associazione ogni singolo socio fondatore non può avere più di due deleghe di altri soci fondatori. Per l’elezione di tutti gli altri comitati per le votazioni non vi è limite di delega.

Art.7 - FORMA DELLE DELEGHE

Le deleghe alla votazione rilasciati dai soci in favore di altri soci sono in forma libera purché firmate ed accompagnate da una fotocopia del documento di riconoscimento o della tessera del socio delegante. La delega deve contenere, pena inutilizzabilità, l’indicazione per quale votazione è stata rilasciata . Non si possono rilasciare deleghe permanenti.

Art.8 - CONVOCAZIONE DELLE VOTAZIONI

Le votazioni per il Comitato Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale. Le votazioni dei comitati Regionali sono convocate dal Presidente del comitato Regionale e/o dal Presidente Nazionale per la prima votazione se in fase di costituzione. Le votazioni per il comitato Provinciale sono convocate dal Presidente del Comitato Provinciale e/o dal Presidente del Comitato Regionale o dal Presidente Nazionale per la prima votazione se in fase di costituzione.

Art.9 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le convocazioni sono effettuate almeno 10 giorni prima della prevista votazione a mezzo dei sistemi previsti dallo statuto. La convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo ove la votazione verrà effettuata e la possibilità di delega ad altro socio. Le convocazioni delle elezioni devono essere effettuate almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato degli eletti a partire dai Comitati Provinciali.

Tra un’ elezione e l’altra del comitato superiore non possono passare meno di 10 giorni per consentire ai delegati un’adeguata campagna elettorale e la preparazioni per le operazioni di voto.

Art.10 - MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione verrà effettuata a mezzo d’indicazione, nell’apposita scheda predisposta, del cognome e nome del candidato e/o candidati prescelti. In caso di omonimia dovrà essere obbligatoriamente indicato l’anno di nascita del candidato. Le schede, unitamente alle eventuale deleghe dei soci, dovranno essere raccolte dal presidente del seggio. Le schede che, per qualsiasi motivo, non possono essere attribuite con certezza ad un candidato saranno annullate. Saranno parimente annullate tutte le schede che risultassero avere dei segni tali da poter far individuare la persona votante. In caso di votazione per delega il socio delegato dovrà esibire all’atto del ritiro della scheda la delega del socio unitamente alla fotocopia firmata del documento di riconoscimento o della tessera del socio . Il socio delegato potrà esprimere tante votazioni pari al numero di deleghe ricevute dagli altri soci.

Art.11 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è composto dal Presidente del comitato interessato e/o da sua persona di fiducia appositamente delegata, dal segretario del comitato e da un consigliere del comitato immediatamente superiore appositamente nominato dal consiglio di cui fa parte. In caso di prima elezione per la costituzione del comitato il seggio è composto con le stesse modalità dal comitato immediatamente superiore.

Art.12 - ELEZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI

Per l’elezioni del Comitato Provinciale ciascun socio ha diritto ad esprimere una singola preferenza se i soci della sezione sono di numero inferiori o pari a 500 ed un’ulteriore preferenza per ogni multiplo di cinquecento fino ad un massimo di tre.

Art.13 - ELEZIONI DEI COMITATI REGIONALI

Per l’elezioni del Comitato Regionale ciascun consigliere facente parte dei comitati provinciali ha diritto ad esprimere una singola preferenza se i soci della provincia sono di numero pari a 100 ed un’ulteriore preferenza per ogni cinquecento o multiplo di esso fino ad un massimo di quattro.

Art.14 - ELEZIONE DEL COMITATO NAZIONALE

Per l’elezioni del Comitato Nazionale ciascun consigliere facente parte dei comitati Regionali ha diritto ad esprimere una singola preferenza se i soci della Regione sono di numero pari a 200 ed un’ulteriore preferenza per ogni cinquecento o multiplo di esso fino ad un massimo di tre.

Art.15 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Presidente del seggio alla fine della votazione proclama gli eletti dandone comunicazione scritta agli interessati. Dell’avvenuta elezione ciascun comitato ne dà comunicazione scritta al Comitato Regionale di riferimento ed al Comitato Nazionale. Del risultato della votazione deve essere redatto apposito verbale con l’indicazione degli eletti, dei voti attribuiti agli altri soci e di tutte le risultanze della votazione.

Art.16 - DURATA IN CARICA DEGLI ELETTI

Gli eletti a tutti i livelli durano in carica quattro anni salvo dimissioni e/o estromissione dall’associazione. Nel caso di cui sopra il socio in carica viene sostituito da quello che, nella votazione di riferimento, risulta essere il primo dei non eletti ed in caso di indisponibilità, da quello immediatamente successivo. Nel caso che in graduatoria non vi fossero soci aventi voti utili verrà indetta una votazione suppletiva con le modalità di cui al presente regolamento.

Art.17 - COMPOSIZIONE DEI COMITATI

I comitati Regionali e Provinciali sono costituiti con un minimo di cinque consiglieri di cui uno Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un consigliere. I comitati Provinciali possono eleggere un ulteriore consigliere se i soci iscritti sono in numero pari a 500 ed un ulteriore consigliere per ogni multiplo di esso.

I comitati Regionali possono eleggere un ulteriore consigliere se i soci iscritti sono in numero pari a 1.000 ed un ulteriore consigliere per ogni multiplo di esso.

Il numero dei consiglieri non potrà superare il numero di nove.

Art.18 - ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEI COMITATI

I soci proclamati eletti all’interno dei comitati alla prima riunione dello stesso, convocata e presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti a seguito della votazione, eleggono tra di essi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ogni consigliere ha diritto di esprimere una sola preferenza. A parità di voti viene eletto alla carica il consigliere che ha una maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione.

Il Segretario in caso d’impedimento sostituisce nelle funzioni il Tesoriere e viceversa.

I comitati Regionali possono eleggere un ulteriore consigliere se i soci iscritti sono in numero pari a 1.000 ed un ulteriore consigliere per ogni multiplo di esso.

Il numero dei consiglieri non potrà superare il numero di nove.

Art.19 - INCOMPATIBILITA'

Qualora un iscritto ricopra più cariche sociali dovrà optare per una di esse comunicando, per iscritto, la rinuncia all’incarico entro quindici giorni al comitato interessato. In caso d’inadempienza il consiglio di amministrazione nazionale provvederà d’imperio a dichiarare decaduto il socio dalla carica inferiore dandone comunicazione alle parti interessate.

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Leggenda

Possono ottenere la qualifica di Soci tutti coloro che sono familiari di appartenenti alle FF.AA. e delle FF.PP , ai Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, le vedove e gli orfani degli stessi, deceduti in costanza di servizio e non, e del loro nucleo familiare,cittadini che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione. Possono aderire all’associazione in qualità di soci simpatizzanti anche gli appartenenti alle: FF.AA., FF.PP., i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, i dipendenti civili del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia. Possono, altresì, aderire all’associazione coloro che contribuiscono alle necessità economiche della stessa con la qualifica di soci sostenitori. I ”soci simpatizzanti” e “i soci sostenitori” non possono avere all’interno dell’associazione incarichi direttivi ma usufruiscono di tutti i servizi offerti dall’associazione